Antiriciclaggio

In questa pagina troverai le indicazioni per compilare il questionario antiriciclaggio e alcune informazioni utili sugli obblighi di adeguata verifica, previsti dalla normativa (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche).

Indicazioni per compilare o aggiornare il questionario antiriciclaggio

Segui la procedura guidata su app Sella o Internet Banking (dall'apposita sezione "Questionario antiriciclaggio" del menù "Profilo").

In caso di documento d'identità scaduto, è necessario aggiornarlo prima della compilazione del questionario antiriciclaggio. Puoi fornirci la copia direttamente online (sempre dalla sezione "Profilo") su app Sella o Internet Banking.

Se non l'hai ancora fatto, richiedi i codici per accedere ai servizi online cliccando su "Accedi" » "Richiedi codici".

In alternativa è possibile compilare il questionario contattando la succursale o il Commerciale di riferimento. È inoltre possibile aggiornare il documento di identità inviando la copia fronte-retro del documento e scegliendo una di queste modalità:

  • indirizzo email documenti@sella.it
  • fax al numero 015.2433400
  • consegna presso le succursali Banca Sella

Segui la procedura guidata, accedendo con i codici dei servizi online abilitati a operare con il conto dell'azienda.

L'aggiornamento deve essere effettuato esclusivamente da una persona autorizzata (legale rappresentante), per considerare valida la compilazione.

Se non l'hai ancora fatto, richiedi i codici per accedere ai servizi online cliccando su "Accedi" » "Richiedi codici". Se i tuoi codici non sono abilitati contatta l'Assistenza Clienti, la succursale o il Commerciale di riferimento.

In caso di documenti d'identità scaduti del legale rappresentante o di altri soggetti collegati all'azienda, è possibile aggiornarli durante la compilazione del questionario antiriciclaggio online.

In alternativa puoi compilare il questionario rivolgendosi alla succursale o al Commerciale di riferimento. È inoltre possibile aggiornare i documenti di identità inviando la copia fronte-retro dei documenti e scegliendo una di queste modalità:

  • indirizzo email documenti@sella.it
  • fax al numero 015.2433400
  • consegna presso le succursali Banca Sella

Disposizioni e informazioni normative

Adempimento agli obblighi di adeguata verifica

In base alle disposizioni, il Cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. La formalizzazione di tali informazioni avviene tramite la compilazione o l'aggiornamento del questionario antiriciclaggio, requisito indispensabile per poter mantenere un rapporto continuativo ed effettuare la consueta operatività. In qualsiasi momento il Cliente può modificare i dati comunicati alla banca rivolgendosi alla propria succursale oppure tramite app Sella o Internet Banking, sezione "Profilo personale"(modalità al momento riservata alla Clientela privata).

 

Riferimenti normativi:

  • » Art.22 D.lgs. 90/2017
  • » Art.42 Comma 1

 

Identificazione del titolare effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale viene eseguita un'operazione: nel caso di rapporto intestato a Clientela privata corrisponde al titolare dello stesso, nel caso di entità giuridica corrisponde alla persona fisica che possiede o controlla tale entità oppure ne risulta beneficiaria.
Se il Cliente dispone operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro sul proprio rapporto per conto di una persona diversa dal titolare effettivo dichiarato in occasione dell'apertura del conto, è tenuto ad informare la banca e a fornire tutti i dati necessari all'identificazione di tale persona compresa la copia del documento di identità. Nulla cambia invece se per le operazioni sono disposte per conto proprio.
Nel caso di operazioni effettuate allo sportello, il Cliente deve procurarsi, prima di eseguire l'operazione, una fotocopia di un documento di identità in corso di validità relativa al soggetto per conto del quale dovrà essere effettuata l'operazione.
Nel caso di operazioni effettuate tramite il servizio di Home Banking o di Mobile Banking, il Cliente ha l'obbligo, entro 7 giorni dall'esecuzione dell'operazione, di:

  • stampare e firmare il presente modulo, compilando tutti i campi previsti;
  • acquisire fotocopia di un documento di identità in corso di validità relativa al soggetto per conto del quale è stata effettuata l'operazione.

La documentazione sopra elencata deve essere trasmessa alla banca utilizzando una delle seguenti modalità:

  • via email all'indirizzo "antiriciclaggiobancasella@sella.it"
  • via posta all'indirizzo "Banca Sella S.p.A. - Ufficio Antiriciclaggio, Piazza Gaudenzio Sella n. 1; 13900 Biella"

 

Definizione di persone politicamente esposte

Le "persone politicamente esposte" sono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

  1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
    1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
    2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
    3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
    4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
    5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
    6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
    7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
    8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
    9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
  2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
  3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
    1. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
    2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Legge del 29 dicembre 2022, n.197

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Si evidenzia che è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo di 5.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.

FAQ:  https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/prevenzione_reati/

 

Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90

Libretti al portatore

A decorrere dal 6 dicembre 2011 (Decreto legge n. 201, del 6 dicembre 2011), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore portatore deve essere inferiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più inferiore a 2.500 euro).
A decorrere dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito bancari nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

 

 

Assegni Bancari, Postali e Circolari

A decorrere dal 6 dicembre 2011 (Decreto legge n. 201, del 6 dicembre 2011) tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più pari o superiore a 2.500 euro), emessi a decorrere dal 6 dicembre 2011, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Rimane invariata la disposizione di cui gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.
Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente tuttavia, dal 6 dicembre 2011 potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più per importi inferiori a 2.500 euro).

Si evidenzia che il limite di 1.000,00 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento.

 

Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012

(DEROGA ALLE LIMITAZIONI NELL'USO DEL CONTANTE PER TURISTI STRANIERI - Art. 3, comma 2 del d.l. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012)
Il Decreto sulle "semplificazioni fiscali" ha introdotto dal 2 marzo 2012 una deroga nell'uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri.

In che cosa consiste la deroga

Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro non è applicato in caso di acquisti di beni o servizi legati al turismo effettuati:

  • da persone fisiche che non siano cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo (Lietchtenstein, Islanda, Norvegia) e non residenti in Italia;
  • presso esercenti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate (ad esempio alberghi, ristoranti) ed agenzie di viaggio e di turismo.
Cosa deve fare l'esercente?
  • Compilare ed inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'apposito modulo reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
  • Acquisire e conservare la documentazione che attesta la cittadinanza e la residenza del Cliente (copia del passaporto e autocertificazione di residenza e cittadinanza)
  • Versare la somma incassata, sul proprio conto corrente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, allegando i documenti acquisiti e copia della fattura/ricevuta/scontrino fiscale. L'operazione di versamento può essere cumulativa con altre operazioni, anche se non rientrano in questa stessa casistica, ma in tal caso deve essere indicato il dettaglio (esempio: su totale di X versato, l'importo di y è riferito ad operazione con soggetto estero di cui si allega documentazione).